Rosa Bianca - Il testo del provvedimento sulla tutela del nome
di Fabio Caneri
Pubblichiamo il testo del provvedimento del Tribunale di Roma in cui viene ribadito che il nome "Rosa Bianca" identifica da decenni l'attività della nostra associazione. Lo stesso nome non può dunque essere usato da un altro e diverso movimento politico.
IL G.D.
Letto il ricorso presentato dall’associazione non riconosciuta Rosa Bianca, in persona del suo Presidente, e dall’associato e assegnatario del nome a dominio www.rosabianca.org, sig. Fabio Caneri nei confronti di Sanseverino Francesco;
sentite le parti e letti gli atti;
sciogliendo la riserva;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c i ricorrenti, ritenuto leso il loro diritto al nome a dominio “rosabianca.org” hanno convenuto in giudizio Sanseverino Francesco assegnatario di “larosabianca.net” e “larosabianca.com” ricollegati al nuovo movimento politico individuato come La Rosa Bianca, chiedendo:
-
di inibire al sig. Francesco Sanseverino la prosecuzione dell’uso, a qualsivoglia titolo e con qualsiasi mezzo e in particolare come nomi a dominio – di segni identici o simili al nome “Rosa Bianca” e al suo nome a dominio “rosabianca.org”;
-
ordinare quindi al sig. Sanseverino di provvedere a tutti gli incombenti necessari per il trasferimento a favore dei ricorrenti o, in subordine, la cancellazione o, in ulteriore subordine, la cessazione dell’uso, dei nomi di dominio a suffisso.net e .com, contenenti l’espressione “rosabianca” (e cioè i domini larosabianca.net e larosabianca.com).
-
fissare in 10.000,00 ¤ o nell’importo che sarà ritenuto di giustizia la somma dovuta dal sig. Sanseverino per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata dell’emanando provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
-
ordinare la pubblicazione sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Repubblica, La Stampa e sui settimanali L’Espresso, Panorama e Famiglia Cristiana, e su tutti i siti contraddistinti da domini comprendenti l’espressione “rosabianca” attualmente assegnati al sig. Sanseverino, nel dispositivo dell’emananda ordinanza, a cura delle ricorrenti (e, nel caso in cui venga ordinata la cancellazione, a cura della resistente) ed a spese della resistente, con diritto di rivalsa delle spese stesse a favore delle esponenti dietro esibizione delle relative fatture”.
Si costituiva il sig. Francesco Sanseverino chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorrenti agiscono sia per la tutela del nome e dell’identità personale dell’associazione Rosa bianca, che per quella dei diritti anteriori sul proprio domain name “rosabianca.org” registrato il 9 giugno 2000.
Con riferimento al primo aspetto, è ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la denominazione degli enti, in quanto equivalente del nome, gode della medesima tutela a quest’ultimo attribuita dall’art.7 c.c., nel caso in cui il nome o denominazione sia da altri usurpato con un pregiudizio di carattere economico o morale per il titolare.
In particolare l’ordinamento tutela non solo il nome ma il diritto all’identità personale intesa come interesse del soggetto ad essere se stesso, cioè come diritto della persona ad essere tutelata contro attribuzioni estranee alla propria personalità, ad evitare che questa ne risulti trasfigurata o travisata.
Nel caso di specie è evidente il diritto dell’associazione ricorrente ad agire per chiedere la tutela del proprio nome e della propria identità personale.
Invero il nome “Rosa Bianca” identifica da decenni l’attività della ricorrente, come dimostrato da tutta la documentazione prodotta, individuando l’identità storica, politica e culturale dell’associazione.
Come specificato nel ricorso si tratta di un’associazione di cultura e impegno politico, che prende il nome e l’ispirazione da un gruppo di studenti tedeschi che si opposero al regime nazista, e che fin dal 1978 opera con lo scopo di diffondere la cultura cattolico-progressista.
Lo stesso nome dunque non può essere usato da un altro e diverso movimento politico, differente per storia e orientamento politico, essendo quell’uso idoneo a creare confusione ed a ledere l’identità personale dell’associazione ricorrente.
In particolare idoneo a creare confusione è l’uso del proprio nome come domain name da parte del sig. Sanseverino, dal momento che si tratta di nomi a dominio (“larosabiancanet” e “larosabianca.com”) praticamente identici a quello dell’associazione Rosa Bianca (rosabianca.org), che costituisce segno distintivo dell’associazione non riconosciuta ricorrente.
I domain names si differenziano solo per la presenza di un articolo determinativo. Inoltre per giurisprudenza costante le particelle quali “.it” o “.com”, che indicano il c.d. top level domain name non sono sufficienti a differenziare il segno distintivo. Del resto i ricorrenti hanno dimostrato che la confusione si è in pratica verificata fin dall’inizio quando tutti gli utenti di internet, ricercando il sito del nuovo partito digitavano direttamente il nome dello stesso “rosabianca” andando così a finire sul sito dell’associazione esponente ed inviando moltissime e-mail all’indirizzo di posta elettronica segnalato dal sito rosabianca.org. La confusione si è poi aggravata quando il nuovo movimento politico ha attivato il proprio sito Internet, a causa della compresenza di sue siti, che presentano sostanzialmente lo stesso nome a dominio, riconducibili tuttavia a due ben distinti movimenti politici.
Evidentemente il diritto di usare un nome a dominio caratterizzato dal nome “Rosa Bianca” spetta all’associazione ricorrente, sia per il diritto al nome sia per il poziore diritto sul nome a dominio rosabianca.org, la cui registrazione risale al 2000.
Il danno che si può verificare per l’associazione ricorrente deriva inevitabilmente dall’oscuramento conseguente alla massiccia presentazione agli elettori del neo-costituito movimento politico e dal suo sito Internet.
Sussiste conseguentemente anche il pericolo nel ritardo, in quanto attendere l’esito del giudizio di primo grado danneggerebbe l’associazione Rosa Bianca, che non avrebbe modo di far conoscere pienamente la propria attività discendente dalla sua identità culturale, con grave lesione dei diritti personalissimi.
Il ricorso va pertanto accolto nelle conclusioni richieste con conseguente condanna alle spese di parte resistente.
P.Q.M
Inibisce al Sanseverino Francesco la prosecuzione dell’uso, a qualsivoglia titolo e con qualsiasi mezzo – e in particolare come nomi a dominio – di segni identici o simili al nome “Rosa Bianca” e al suo nome a dominio “rosabianca.org”.
ordina a Sanseverino Francesco l’immediato trasferimento dei nomi a dominio comprendenti il nome “Rosa Bianca” a favore dei ricorrenti;
fissa in ¤ 5.000,00 la somma dovuta da Sanseverino Francesco per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
ordina la pubblicazione sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa e sui settimanali l’Espresso, Panorama e Famiglia Cristiana e su tutti i siti contraddistinti da nomi comprendenti l’espressione “rosa bianca” attualmente assegnati al sig. Sanseverino, del presente dispositivo, a cura dei ricorrenti ed a spese della parte resistente;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi ¤ 8.000,00 di cui ¤ 6.000,00 per onorari oltre IVA e CAP come per legge.
Roma, 12/3/2008
Il G.D.
Marta Ienzi
- SHIracMON PERES assass MORO RABIN 3 KENNEDY 3
- Molcalevi @ yahoogroups.com
- Inviato da: MOLCALEVIatYAHOOGROUPSdotCOM Levi Molca, Martedì, 01 Aprile 2008
Se vuoi inserire commenti entra oppure, se sei un nuovo utente, registrati
