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Rosa per l'Italia? Stop all'uso improprio

di Grazia Villa

    Il tribunale ha accolto il nostro ricorso di urgenza
Come è ormai noto l’iniziativa di Baccini, Pezzotta e Tabacci ha creato una gravissima confusione con l’identità dell’Associazione Rosa Bianca, associazione di cultura politica operante sul territorio italiano da oltre trent’anni, mettendone a rischio la reputazione.
(nella foto Giovanni Colombo pianta una rosa bianca a Camaldoli in occasione della 25a. scuola di formazione )

   Nonostante la sbandierata decisione di nominarsi “Una Rosa per l’Italia-Libertà e Solidarietà” l’uso illegittimo del nome Rosa Bianca è perdurato sia da parte dei fondatori del neo movimento politico, direttamente e tramite l’apertura di un sito con la medesima denominazione, sia da parte dei media, senza alcuna smentita pubblica, comportando un aggravamento del danno all’immagine, connesso alla maggiore visibilità della campagna elettorale.

Nemmeno la presunta fusione con il Partito U.D.C. ha condotto alla soluzione del problema , rimanendo intatta la denominazione Rosa Bianca per le elezioni amministrative siciliane ed in altre realtà locali, con la conseguenza che nei sondaggi, nei lanci di agenzia, sulle testate giornalistiche continua l’utilizzo del nome, facilitato dalla scelta di inserire nel simbolo del movimento una rosa bianca.

Per tutti questi motivi l’Associazione Rosa Bianca ha promosso un’azione giudiziaria d’urgenza a tutela del nome innanzi al Giudice competente, il quale, a seguito dell’udienza di comparizione delle parti, si è riservato ogni decisione.

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso contro il perdurante uso confusorio del suo nome, nei siti e nei nomi a dominio, da parte del neo movimento politico/partito costituito dal sen. Mario Baccini, dal dott. Savino Pezzotta, e dall’on. Bruno Tabacci.
L’uso improprio è stato avviato a partire dallo scorso mese di gennaio per presentare la nuova formazione politica.
Il Giudice, condividendo le argomentazioni sostenute dal collegio difensivo (composto da: Prof. Avv.Gustavo Ghidini, Avv. Marco Mergati, Prof. Avv. Nicolò Lipari, Prof. Avv. Valerio Onida), ha stabilito l'esistenza del "diritto dell’associazione ricorrente ad agire per chiedere la tutela del proprio nome e della propria identità personale.
Invero il nome “Rosa Bianca” identifica da decenni l’attività della ricorrente, come dimostrato da tutta la documentazione prodotta, individuando l’identità storica, politica e culturale dell’associazione.
Come specificato nel ricorso si tratta di un’associazione di cultura e impegno politico, che prende il nome e l’ispirazione da un gruppo di studenti tedeschi che si opposero al regime nazista, e che fin dal 1978 opera con lo scopo di diffondere la cultura cattolico-progressista.
Lo stesso nome dunque non può essere usato da un altro e diverso movimento politico, differente per storia e orientamento politico, essendo quell’uso idoneo a creare confusione ed a ledere l’identità personale dell’associazione ricorrente (...)
Il danno che si può verificare per l’associazione ricorrente deriva inevitabilmente dall’oscuramento conseguente alla massiccia presentazione agli elettori del neo-costituito movimento politico e dal suo sito Internet.
Sussiste conseguentemente anche il pericolo nel ritardo, in quanto attendere l’esito del giudizio di primo grado danneggerebbe l’associazione Rosa Bianca, che non avrebbe modo di far conoscere pienamente la propria attività discendente dalla sua identità culturale, con grave lesione dei diritti personalissimi .
L'accoglimento del ricorso comporta l'ordine d'inibizione della prosecuzione dell’uso, a qualsivoglia titolo e con qualsiasi mezzo – e in particolare come nomi a dominio – di segni identici o simili al nome “Rosa Bianca” , con la fissazione di una somma a titolo di penale per la mancata ottemperanza, la pubblicazione della decisione a spese del resistente sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa e sui settimanali l’Espresso, Panorama e Famiglia Cristiana , nonchè il rimborso delle spese legali.
L'Associazione Rosa Bianca, nell'esprimere soddisfazione per una decisione che rende ragione delle aspettative riposte per il riconoscimento e la tutela dei proprio diritto al nome , confida nell'adempimento spontaneo dell'ordine del giudice da parte del neo movimento politico, al fine di poter finalmente spostare il confronto di idee ed il legittimo pluralismo delle opzioni nello spazio pubblico di un dibattito poltico leale, su cui solo si può fondare una democrazia partecipata.
Confida altresì nella collaborazione da parte di tutte le agenzie di informazione e degli organi di stampa per evitare che il nome Rosa Bianca continui essere ricondotto al neonato movimento politico.



Avv. Grazia Villa
Presidente dell’Associazione Rosa Bianca Italiana

In allegato trovate il testo del Provvedimento del Tribunale di Roma del 12/3/2008

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