Approvato il 3 giugno 2023
TITOLO I
Norme sul rapporto associativo
Art.1 – Norme sull’ordinamento interno
1. Il presente regolamento da attuazione allo statuto dell’Associazione Rosa bianca in riferimento al funzionamento e all’organizzazione.
2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati, come definiti all’articolo 4, alinea 6, 7 e 8 dello statuto, riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art. 2 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione, allegando di norma alla stessa una nota di presentazione da parte di un socio dell’associazione.In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto nel primo consiglio utile successivo alla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello al Garante, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata allo stesso con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Garante decide tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni successivi al ricevimento dell’appello. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
Art.3 – Diritti e doveri degli associati
1.Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi, e indica anche la sede per la consultazione. La presa di visione è esercitata alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è riconosciuto al socio iscritto da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. La qualità di associato viene mantenuta fino alla scadenza del periodo nel quale rimane in carica il consiglio direttivo di riferimento, fermo restando quanto stabilito nei precedenti periodi di questo comma.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art.4 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L’eventuale provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello al Garante, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata allo stesso con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Garante decide tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni successivi al ricevimento dell’appello. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla conclusione del procedimento l’associato interessato si intende sospeso.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.5 – Elezione degli organi
1. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art.6 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dai Presidenti dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata:
- della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- del Garante
- di almeno 1/5 (un quinto) degli associati indirizzandola al Consiglio Direttivo.
4. Nei casi di cui al comma 3 i Presidenti provvedono alla convocazione dell’Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, vi provvede in sua vece e senza ritardo il Garante.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano i Presidenti, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dai Presidenti o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L’Assemblea è presieduta da un associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente della stessa e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 7 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare anche su proposta dei Presidenti in carica, il quadro progettuale e tematico relativo alla presidenza triennale in corso, indicando le priorità dell’attività annuale e proponendo eventuali specifiche iniziative, nei limiti dei supporti organizzativi ed economici disponibili;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i Presidenti dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di 1/3 un terzo più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti. Possono esercitare il diritto di voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 8 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Art. 9 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (un) mesenel libro degli associati, anche se in regola con il versamento della quota associativa, possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.10 – Il Consiglio Direttivo
1. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, i Presidenti convocano l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.11 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dai Presidenti ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, compresi gli strumenti tecnologici, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dai Presidenti; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai Presidenti e dal Segretario, o in sua assenza dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, e conservato tra i documenti dell’associazione.
Art.12 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- supportare e coadiuvare i Presidenti nella realizzazione delle attività associative e di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché nella redazione e presentazione all’Assemblea del rapporto annuale sulle attività dell’associazione, in particolare nella redazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e del piano programmatico
- nominare il tesoriere e il Segretario dell’Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- approva l’eventuale costituzione di gruppi e circoli locali;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Art.13 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i Presidenti o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.14 – I Presidenti: poteri e durata in carica
1. I Presidenti sono i legali rappresentanti dell’Associazione e la rappresentano di fronte a terzi e in giudizio.
2. Essi sono eletti direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
3. Durano in carica 3 (tre) anni ed sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato essi convocano l’Assemblea per l’elezione dei nuovi Presidenti.
4. I Presidenti hanno la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, e in particolare provvedono, anche disgiuntamente, a:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo anche avvalendosi della diretta collaborazione di componenti del consiglio stesso o di persone di fiducia, interne o esterne all’associazione;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento di entrambi i presidenti spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.15 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
1. La carica di Presidente si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che lo comunicherà tempestivamente all’assemblea;
- revoca da parte dell’assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dallo Statuto.
2. Qualora uno dei Presidenti cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Presidente ancora in carica dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Nel caso di cessazione di entrambi i presidenti alla convocazione dell’assemblea provvede il Garante.
Art.16 – Gruppi locali
1. I gruppi locali comunicano in anticipo il programma delle iniziative, di eventuali collaborazioni o singole iniziative al Consiglio direttivo al fine della valutazione della rispondenza alle finalità e alla programmazione dell’associazione. Vale il silenzio assenso.
Art.17 – Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Presidenti, i Consiglieri rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità delle associazioni.
Art.18 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. A tal fine l’Associazione può avvalersi, purché conforme alla normativa vigente, anche del sito della stessa e di strumenti tecnologici.