Statuto

come modificato dall’Assemblea dei Soci del 25 aprile 2022

I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione denominata “LA ROSA BIANCA”.
L’associazione ha sede legale in Milano, Via Rubens 25. Un’eventuale modifica della sede non costituisce modifica dello statuto.
Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l’associazione è la sede sociale.
La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 2 – Durata

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 17 del presente Statuto.

Art. 3 – Scopi dell’associazione

L’associazione riunisce uomini e donne che credono nel dialogo tra identità e culture diverse, alla ricerca di un ethos condiviso e di una politica delle persone e delle comunità.
L’associazione non ha scopo di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
L’associazione persegue finalità di formazione e promozione culturale, sociale e di educazione alla cittadinanza, alla democrazia ed alla cultura civile e politica, anche attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, dibattiti, manifestazioni, convegni, scuole a carattere interno locale, nazionale ed internazionale, avvalendosi di ogni strumento di comunicazione atto a garantirne l’efficacia; nonché attraverso la costituzione di reti, con altri soggetti locali, nazionali ed internazionali aventi finalità similari, in particolare con la Weisse Rose Stiftung di Monaco di Baviera.
L’associazione si propone di promuovere la diffusione di atteggiamenti pacificatori, compreso, internamente, lo stile originario di sororità, fraternità e dialogo anche come espressione di cura e attenzione nelle relazioni; si propone, altresì, di curare la sensibilizzazione all’ attenzione nei confronti degli ultimi come promozione dell’eguaglianza e della parità in senso lato, nonché la valorizzazione del patrimonio di conoscenza, documentazione e relazione acquisiti nel corso degli anni di attività dell’associazione, anche attraverso la sistematizzazione ed informatizzazione di un archivio.
Pertanto si propone di svolgere attività connesse al raggiungimento dei suddetti scopi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) organizzare scuole, convegni, seminari, manifestazioni, dibattiti ed incontri, anche internazionali;
b) elaborare e diffondere pubblicazioni, testi, progetti e materiale informativo in relazione alle tematiche trattate;
c) esercitare in via del tutto marginale e senza fini di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando tutte le normative di natura fiscale ed amministrativa vigenti;
d) svolgere quant’altro necessario al perseguimento del fine associativo, come ad esempio accedere a finanziamenti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie richieste.

II – I SOCI

Art. 4 – Adesione dei Soci

L’adesione dei Soci é aperta a tutte le persone fisiche che vogliono condividerne gli scopi e desiderano impegnarsi a dedicare una parte del loro tempo al loro raggiungimento.
In base alle disposizioni del testo unico di cui al decreto Lgs 30 giugno 2002, n. 196 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale di adesione.
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Ordinari
b) Soci Sostenitori
c) Soci Onorari
Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell’Associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
I Soci Sostenitori sono equiparati ai Soci Ordinari e la sola distinzione è data dalla quota associativa, che viene corrisposta in misura adeguatamente superiore a quella dei Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari quelle persone che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, l’Associazione sia onorata di annoverare tra i propri Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente.
Possono associarsi come Soci Sostenitori anche soggetti che non siano persone fisiche.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione, secondo il regolamento di cui all’articolo 5 dallo stesso definito e approvato dall’Assemblea. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposi-zioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute, previa presentazione della relativa documentazione.

Art. 5 – Diritti dei Soci

I Soci Ordinari ed equiparati hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblee ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dalle regole che saranno definite dal Consiglio direttivo e sottoposte all’Assemblea per l’approvazione. In prima applicazione ha diritto di voto chi risulti iscritto all’Associazione e in regola con il versamento della quota associativa almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Art. 6 – Doveri dei Soci

Il comportamento dei Soci verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e spirito di collaborazione, nel rispetto del presente Statuto e dei fini dell’Associazione.
Di conseguenza, considerato che il tempo è una risorsa scarsa, i soci si impegnano ad operare nel rispetto del tempi di vita di ciascuno ai fini di assicurare una reciproca e solidale collaborazione.

Art. 7 – Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Segretario.
Il Socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all’Associazione. In ogni caso il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale, comporta la decadenza dalla qualità di socio e da qualsiasi eventuale carica associativa.
L’esclusione del socio è pronunciata dal Consiglio direttivo e disposta dai Presidenti, sentito o su proposta del Garante.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo non può essere restituita la quota associativa e il Socio perde automaticamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

III – ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci
– la Presidente e il Presidente
– il Consiglio direttivo
– la Garante o il Garante
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Nel caso si rendesse necessario, l’Assemblea provvederà a nominare un revisore od un collegio di revisori dei conti e in generale qualsiasi altro organo che si rendesse necessario per obblighi di legge.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione ed hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dai Presidenti dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall’Associazione o mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati, contenente il luogo, la data e l’ora dell’Assemblea con relativo Ordine del giorno, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea è valida qualora siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei soci ed è presieduta da uno dei soci presenti.
L’Assemblea, anche su proposta dei Presidenti in carica, approva il quadro progettuale e tematico relativo alla presidenza triennale in corso, indicando le priorità dell’attività annuale e proponendo eventuali specifiche iniziative, nei limiti dei supporti organizzativi ed economici disponibili.
Elegge la Presidente e il Presidente, il Consiglio direttivo secondo quanto disposto dall’articolo 10, nonché la Garante o il Garante, che può sempre chiedere la convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto. Determina altresì l’importo della quota sociale di adesione, su proposta dei Presidenti, sentito il tesoriere.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario pro-tempore dell’Associazione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente pro-tempore dell’Assemblea e dal Segretario pro-tempore e, trascritto su apposito registro, é conservato a cura dei Presidenti nella sede dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’Assemblea può approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno la metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai Presidenti e da 5 membri, due dei quali sono nominati congiuntamente dalla Presidente e dal Presidente e tre sono eletti dall’assemblea, con mandato di tre anni, rinnovabile.
Il Consiglio direttivo supporta e coadiuva i Presidenti nella realizzazione delle attività associative e di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché nella redazione e presentazione all’Assemblea del rapporto annuale sulle attività dell’associazione. Il Consiglio direttivo sceglie al proprio interno una Segretaria o un Segretario con il compito di occuparsi della gestione dei libri sociali e di svolgere le mansioni de-legate dalla Presidente e dal Presidente e dal Consiglio direttivo stesso per assicurare il funzionamento dell’Associazione nonché una o un Teso-riere quale responsabile dei fondi messi a disposizione per il funzionamento e le attività dell’Associazione e con il compito di redigere annualmente il bilancio e il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione.

Art. 11 – La Presidenza

La Presidenza è composta da una Presidente e da un Presidente.
Essi sono eletti dall’Assemblea con un mandato di tre anni, rinnovabile.
Essi hanno la legale rappresentanza dell’Associazione, congiuntamente nonché disgiuntamente tra loro, e la rappresentano di fronte alle autorità.
Presiedono il Consiglio direttivo e sono i portavoci ufficiali dell’associazione.
I due Presidenti operano congiuntamente e disgiuntamente.
I Presidenti provvedono al perseguimento delle finalità dell’Associazione e ne promuovono le finalità anche avvalendosi della diretta collabora-zione dei componenti del Consiglio direttivo o, per specifiche iniziative di altri soggetti, soci e non, di fiducia.

Art. 12 – La Garante o il Garante

La Garante o il Garante ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Ella o egli giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.
Ella o egli agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio, fatta per iscritto e firmata. La Garante o il Garante riferisce annualmente all’Assemblea dei soci con relazioni scritte e firmate e può richiederne la convocazione, come previsto all’articolo 9.

Art. 13 – I Gruppi locali

I soci possono costituire, previo benestare del Consiglio direttivo, nel rispetto dello statuto e di ogni regola attuativa, nonché degli scopi e in armonia con il piano programmatico dell’Associazione, gruppi o circoli locali aventi come finalità la promozione di iniziative locali sul territorio di appartenenza.
Gli eventuali gruppi o circoli locali si impegnano a curare i collegamenti con l’Associazione garantendo il raccordo necessario con gli organi nazionali. La Garante o il Garante, anche su impulso del Consiglio direttivo, svolge attività di vigilanza sulla rispondenza alle finalità e regole dell’Associazione.

IV – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 14 – Risorse dell’Associazione

Le risorse economiche e finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività sociale derivano da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi di privati, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi derivanti da convenzioni, introiti derivanti dalle iniziative sociali e da attività commerciali marginali.

Art. 15 – Divieto di distribuzione utili

Gli eventuali utili e avanzi di gestione o fondi e riserve di capitale dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali e non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che per obblighi di legge.

Art. 16 – Quota associativa

L’entità della quota associativa è stabilita annualmente dall’Assemblea secondo le modalità stabilite all’articolo 9, in relazione al programma di attività previsto per l’anno successivo.
Le quote associative sono raccolte dal Tesoriere dell’Associazione, che rilascia quietanza per ogni Socio individuale o famigliare.

V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

– se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati é inferiore a dieci;
– su delibera dell’Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea provvede a devolvere ad associazioni di volontariato o altre associazioni senza fini di lucro il patrimonio sociale

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.